Titolo I
Disposizioni Generali
Art. 1) E’ costituita una associazione senza fine di lucro denominata “CUNCTATORES 1455” con sede in Napoli alla Via G. Porzio n. 4 CDN Is. G1.
Art. 2) L’associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Fine principale dell’associazione è di promuovere una serie di attività culturali tra gli associati, in particolare lo studio della storia in genere.
L’associazione, coerentemente con il perseguimento di questo suo scopo principale, può promuovere e realizzare ogni altra iniziativa nel campo delle arti e della cultura nelle loro diverse forme ed espressioni.
L’associazione può:
– Organizzare dibattiti e convegni;
– Allestire mostre e spettacoli;
– Creare centri di ricerca e di studio;
– Istituire biblioteche e raccolte di opere d’arte;
– Curare edizioni di libri, riviste, cataloghi, manifesti e multipli numerati.
L’associazione può inoltre svolgere qualsiasi altra attività affine a quelle sopra indicate, nonché compiere atti e concludere operazioni contrattuali o quanto altro necessario ed utile per la realizzazione dei fini sociali
Art. 3) L’associazione potrà dare la sua collaborazione ad enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali.
Art. 4) Gli organi dell’associazione sono :
a) l’assemblea dei soci ; b) il consiglio direttivo ; c) il Presidente.
Titolo II
I Soci
Art. 5) Possono far parte dell’associazione le persone fisiche che per la loro attività di lavoro, di studio e di diletto siano interessate all’attività dell’associazione stessa.
I soci che volessero entrare a far parte dell’associazione devono presentare domanda scritta al consiglio direttivo che potrà decidere sulla loro ammissione in modo inappellabile.
Il consiglio direttivo potrà deliberare in modo inappellabile la perdita della qualità di socio per tutti coloro che non verseranno la quota annuale e che non avranno un comportamento corretto nei confronti dell’associazione o che non siano più in possesso dei requisiti richiesti ai membri dell’associazione.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell’associazione.
Art. 6) Il socio che intenda recedere dall’associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima della scadenza del periodo di tempo per il quale si è associato.
Titolo III
L’assemblea dei soci
Art. 7) L’assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce nella sede dell’associazione o in altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo Stato Patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati ai soci a mezzo posta elettronica (e-mail); tutti gli associati al momento della propria adesione all’associazione dovranno comunicare il proprio indirizzo mail al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, in ogni caso, potrà convocare l’assemblea degli associati con i mezzi che riterrà opportuni.
Art. 8) Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota associativa. Non è ammessa la rappresentanza per delega in qualsiasi forma.
Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti.
Art. 9) L’assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere.
Art. 10) I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell’associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.
Titolo IV
Il consiglio direttivo
Art. 11) Il consiglio direttivo è nominato dall’assemblea ed è composto da tre o cinque componenti. Per la prima volta la loro nomina verrà effettuata nell’atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica un anno ed i suoi membri possono essere rieletti. La carica di consigliere è gratuita. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio provvederà alla loro sostituzione. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza di voti tra i consiglieri presenti.
Art. 12) Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
Art. 13) Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l’intera durata del consiglio, ed un vice-presidente.
Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente e comunque non meno di una volta ogni sei mesi.
Art. 14) La firma e la rappresentanza della associazione sono conferite al presidente che può delegarla agli altri consiglieri.
Titolo V
Il Patrimonio
Art. 15) Le entrate dell’associazione sono costituite da :
a) tasse di iscrizione, b) quote annuali di associazione.
Art. 16) Prima del 25 dicembre di ogni anno il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l’ammontare delle quote di associazione per l’anno successivo.
Art. 17) In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sarà devoluto ad un ente di assistenza.
Art. 18) Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.
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